Art. 18
Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 18

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In vigore dal 4 mag 1968
L'art. 65 delle "Convenzioni", modificato dall' della "Convenzione SIP", è sostituito dal seguente: Art. 65. - Durata della concessione. La concessione avrà termine il 31 dicembre 1996, salvo per la amministrazione il diritto di riscatto disciplinato dal precedente articolo 55.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-18