Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo VII
Art. 54
In vigore dal 21 giu 1968
L'ufficiale sanitario elabora ed entro il 30 giugno di ogni anno invia all'ufficio del medico provinciale i dati relativi al servizio medico scolastico svolto nell'ambito del rispettivo territorio.
I dati debbono riflettere:
1) il numero dei medici e del personale sanitario ausiliario addetti al servizio di medicina scolastica;
2) il numero delle istituzioni prescolastiche pubbliche e private con il numero delle rispettive sezioni e dei bambini frequentanti;
3) il numero delle scuole d'obbligo pubbliche e private con il numero totale delle classi e degli alunni frequentanti;
4) notizie sulle classi differenziali, sulle scuole speciali, sugli istituti e centri di trattamento secondo quanto indicato all'articolo seguente;
5) notizie sugli interventi di medicina preventiva nelle scuole secondarie superiori con riguardo anche all'attività ginnico-sportiva;
6) notizie sull'attività di educazione sanitaria;
7) proposte per il completamento e il miglioramento del servizio di medicina scolastica.
I dati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 7) debbono essere comunicati anche al provveditore agli studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-54