Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo VI

Art. 51

In vigore dal 21 giu 1968
Tutte le istituzioni pubbliche e private a carattere educativo prescolastico che accolgono per qualsiasi prestazione bambini dai tre ai sei anni di età, sono sottoposte alla vigilanza sanitaria dell'ufficiale sanitario comunale, che la esercita direttamente o attraverso il servizio di medicina scolastica. Nel caso in cui per le suddette istituzioni sia assicurato il controllo e l'assistenza sanitaria dell'opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, il personale medico dipendente svolge la propria attività in accordo con le direttive generali dell'ufficiale sanitario per la parte di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-51

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