Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo V

Art. 47

Abrogato
In vigore dal 21 giu 1968 al 29 ott 1999
I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Il certificato deve recare l'indicazione dell'anno in cui sono state eseguite le vaccinazioni e, nel caso della vaccinazione antivaiolosa, l'esito riscontrato. I certificati di vaccinazione devono essere conservati nel fascicolo personale dell'alunno ed è compito del medico scolastico di controllarne la validità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-47

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Art. 47 Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica. — Testo vigente | Portale Normativo