Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo V

Art. 45

In vigore dal 21 giu 1968
Nell'evenienza di malattie infettive e diffusive, l'ufficiale sanitario, o per sua delega il medico scolastico, dispone se, e con quali sistemi, si debba procedere alla disinfezione e alla disinfestazione degli ambienti scolastici, prendendo nel caso gli opportuni accordi con il direttore della scuola o con il capo di istituto. L'ufficiale sanitario, in conformità alle disposizioni generali concernenti le malattie infettive, determinerà le misure profilattiche e i trattamenti immunizzanti da praticare alle persone. Delle vaccinazioni praticate il medico scolastico deve dare comunicazione all'ufficio sanitario comunale per le necessarie annotazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-45

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Art. 45 Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica. — Testo vigente | Portale Normativo