Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo V
Art. 49
In vigore dal 1 gen 2001
Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, tutto il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti di istruzione ed educazione deve essere sottoposto a visita medica, integrata con l'accertamento radiologico del torace, almeno ogni biennio, e occorrendo, dall'esame dell'espettorato.
Per il personale addetto ai servizi di cucina e di refezione gli accertamenti devono comprendere con periodicità annuale anche l'esame delle feci per la ricerca degli enterobatteri patogeni e dei parassiti, nonché l'eventuale esame batteriologico di altri materiali per la ricerca di agenti delle tossinfezioni alimentari.
Gli accertamenti e gli esami indicati nel presente articolo sono eseguiti gratuitamente dai consorzi provinciali antitubercolari e dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Quando il medico scolastico abbia elementi per fondati sospetti di malattie contagiose di cui il personale possa essere portatore, l'ufficiale sanitario può ordinare accertamenti di controllo.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'articolo 93, comma 1) che al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-49