Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo V
Art. 44
In vigore dal 21 giu 1968
Quando nelle scuole di un comune sia rilevante il numero degli alunni colpiti da malattia infettiva a decorso prolungato, l'autorità sanitaria deve rappresentare la situazione all'autorità scolastica riferendo sulla possibilità di istituire classi speciali e stabilendone le modalità e le condizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-44