Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo V

Art. 43

In vigore dal 21 giu 1968
Gli alunni o il personale della scuola colpiti da malattie infettive e coloro che sono stati allontanati perché hanno avuto contatto o sono conviventi con infermi di malattia infettiva, vi sono riammessi solo dietro autorizzazione dell'ufficiale sanitario, o, per sua delega, del medico scolastico, dopo l'accertamento che sia cessato ogni pericolo di contagio. Devono essere osservate le disposizioni in materia di periodi e misure contumaciali emanate dal Ministero della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-43

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