Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo VI

Art. 53

In vigore dal 21 giu 1968
La vigilanza sanitaria sull'attività ginnico-sportiva degli alunni iscritti agli istituti di istruzione secondaria spetta ai medici scolastici che, d'intesa con gli insegnanti di educazione fisica, determinano l'idoneità dei soggetti anche in ordine alla possibilità di preparazione per gare sportive. Quando tali soggetti sono selezionati per intraprendere attività agonistiche, devono essere sottoposti al controllo dei centri medico-sportivi dipendenti dalla federazione medico-sportiva italiana. È compito altresì dei medici scolastici di provvedere, su richiesta del capo dell'istituto, agli accertamenti sanitari ai fini dell'esonero permanente o temporaneo, totale o parziale, degli alunni che non presentano l'idoneità a frequentare il corso di educazione fisica. I medici scolastici sono tenuti a dare la loro collaborazione per la selezione e l'assistenza degli alunni per i quali sussista l'indicazione a frequentare corsi di ginnastica correttiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-53

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