Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo VII

Art. 57

In vigore dal 21 giu 1968
Per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici il Ministero della sanità ha facoltà di concedere contributi finanziari ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti ed ai consorzi dei comuni. Il contributo è deciso dal Ministero della sanità su domanda documentata che gli enti interessati devono inoltrare per tramite dell'ufficio del medico provinciale. Nella domanda in duplice copia e in carta legale devono essere esposte le ragioni per le quali l'ente non può far fronte con i propri mezzi alla realizzazione del servizio e deve essere indicato l'ammontare della spesa prevista e la misura del contributo richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo