Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo VII
Art. 59
In vigore dal 21 giu 1968
Il Ministero della sanità esaminata la documentazione di cui al precedente articolo decide sull'accoglimento della domanda, sulla misura del contributo e sulle eventuali altre condizioni a garanzia dell'ordinato impiego delle somme.
In caso di decisione favorevole, eroga i contributi con un unico provvedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-59