Art. 59
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo VII

Art. 59

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In vigore dal 21 giu 1968
Il Ministero della sanità esaminata la documentazione di cui al precedente articolo decide sull'accoglimento della domanda, sulla misura del contributo e sulle eventuali altre condizioni a garanzia dell'ordinato impiego delle somme. In caso di decisione favorevole, eroga i contributi con un unico provvedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-59