Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo VII
Art. 59
59 / 61In vigore dal 21 giu 1968
Il Ministero della sanità esaminata la documentazione di cui al precedente articolo decide sull'accoglimento della domanda, sulla misura del contributo e sulle eventuali altre condizioni a garanzia dell'ordinato impiego delle somme.
In caso di decisione favorevole, eroga i contributi con un unico provvedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-59