Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo VII

Art. 58

In vigore dal 21 giu 1968
I contributi di cui al precedente articolo possono essere accordati: a) per l'acquisto di apparecchi e di attrezzature inerenti all'espletamento del servizio; b) per la esecuzione di lavori di adattamento e riparazioni di locali da adibirsi al servizio c) per i materiali di consumo e per altri oneri che l'ente richiedente assume durante la fase di avviamento del servizio. L'erogazione dei contributi è condizionata alla presentazione oltre che della domanda dei seguenti altri documenti in duplice copia: 1) deliberazione superiormente approvata con la quale la amministrazione istituisce il servizio, approva il relativo piano tecnico finanziario e designa la ditta prescelta per la fornitura per l'esecuzione dei lavori. Nella deliberazione sarà indicato il rappresentante dell'ente autorizzato a inoltrare al Ministero della sanità la domanda del contributo e sarà illustrata convenientemente ogni parte del deliberato; 2) dettagliata descrizione dell'attrezzatura occorrente e dei lavori da eseguire per la sistemazione dei locali necessari al servizio con esposizione analitica delle corrispondenti spese; 3) preventivi di spesa delle attrezzature, rilasciati dalle ditte prescelte e vistati per la congruità dei prezzi, dal competente ufficio tecnico erariale; 4) computo metrico estimativo dei lavori necessari per rendere idonei i locali, vistato dal competente ufficio del genio civile; 5) dichiarazione del capo dell'amministrazione, vistata dal prefetto, che l'ente per gli stessi materiali o, rispettivamente per i medesimi lavori, non ha ricevuto o richiesto altri contributi; 6) relazione del medico provinciale e giudizio di merito sulla iniziativa dell'ente e sulla opportunità di concedere all'ente un contributo finanziario nella misura richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-58

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Art. 58 Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica. — Testo vigente | Portale Normativo