Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo VII
Art. 58
58 / 61In vigore dal 21 giu 1968
I contributi di cui al precedente articolo possono essere accordati:
a) per l'acquisto di apparecchi e di attrezzature inerenti all'espletamento del servizio;
b) per la esecuzione di lavori di adattamento e riparazioni di
locali da adibirsi al servizio
c) per i materiali di consumo e per altri oneri che l'ente richiedente assume durante la fase di avviamento del servizio.
L'erogazione dei contributi è condizionata alla presentazione oltre che della domanda dei seguenti altri documenti in duplice copia:
1) deliberazione superiormente approvata con la quale la amministrazione istituisce il servizio, approva il relativo piano tecnico finanziario e designa la ditta prescelta per la fornitura per l'esecuzione dei lavori.
Nella deliberazione sarà indicato il rappresentante dell'ente autorizzato a inoltrare al Ministero della sanità la domanda del contributo e sarà illustrata convenientemente ogni parte del deliberato;
2) dettagliata descrizione dell'attrezzatura occorrente e dei lavori da eseguire per la sistemazione dei locali necessari al servizio con esposizione analitica delle corrispondenti spese;
3) preventivi di spesa delle attrezzature, rilasciati dalle ditte prescelte e vistati per la congruità dei prezzi, dal competente ufficio tecnico erariale;
4) computo metrico estimativo dei lavori necessari per rendere idonei i locali, vistato dal competente ufficio del genio civile;
5) dichiarazione del capo dell'amministrazione, vistata dal prefetto, che l'ente per gli stessi materiali o, rispettivamente per i medesimi lavori, non ha ricevuto o richiesto altri contributi;
6) relazione del medico provinciale e giudizio di merito sulla iniziativa dell'ente e sulla opportunità di concedere all'ente un contributo finanziario nella misura richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-58