Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo VII
Art. 55
In vigore dal 21 giu 1968
Le notizie di cui all', n. 4), riguardano:
a) il numero delle classi differenziali che hanno funzionato nell'anno scolastico;
b) il numero delle scuole speciali, distinte secondo i tipi, che hanno svolto attività nello stesso periodo;
c) il numero dei centri operanti per ciascuno dei trattamenti indicati nel secondo comma dell';
d) il numero degli alunni accolti nelle classi differenziali secondo le distinzioni di cui all';
e) il numero degli alunni accolti nelle scuole speciali distinte secondo i tipi;
f) il numero degli alunni avviati a ciascun centro il trattamento;
g) il numero dei medici specialisti, di altro personale qualificato e del relativo personale ausiliario assegnati in servizio alle classi differenziali, alle scuole speciali ed ai centri di trattamento;
h) i rilievi e le notizie concernenti l'organizzazione e l'efficienza dei servizi;
i) il numero degli alunni che non hanno potuto ricevere assistenza sanitario-scolastica specifica per mancanza di centri e scuole speciali nel comune o nella provincia;
l) le proposte per il miglioramento ed il completamento delle istituzioni esistenti e per l'eventuale apertura di altre ritenute necessarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-55