Art. 55
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo VII

Art. 55

55 / 61
In vigore dal 21 giu 1968
Le notizie di cui all', n. 4), riguardano: a) il numero delle classi differenziali che hanno funzionato nell'anno scolastico; b) il numero delle scuole speciali, distinte secondo i tipi, che hanno svolto attività nello stesso periodo; c) il numero dei centri operanti per ciascuno dei trattamenti indicati nel secondo comma dell'; d) il numero degli alunni accolti nelle classi differenziali secondo le distinzioni di cui all'; e) il numero degli alunni accolti nelle scuole speciali distinte secondo i tipi; f) il numero degli alunni avviati a ciascun centro il trattamento; g) il numero dei medici specialisti, di altro personale qualificato e del relativo personale ausiliario assegnati in servizio alle classi differenziali, alle scuole speciali ed ai centri di trattamento; h) i rilievi e le notizie concernenti l'organizzazione e l'efficienza dei servizi; i) il numero degli alunni che non hanno potuto ricevere assistenza sanitario-scolastica specifica per mancanza di centri e scuole speciali nel comune o nella provincia; l) le proposte per il miglioramento ed il completamento delle istituzioni esistenti e per l'eventuale apertura di altre ritenute necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-55