Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo VII
Art. 57
57 / 61In vigore dal 21 giu 1968
Per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici il Ministero della sanità ha facoltà di concedere contributi finanziari ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti ed ai consorzi dei comuni.
Il contributo è deciso dal Ministero della sanità su domanda documentata che gli enti interessati devono inoltrare per tramite dell'ufficio del medico provinciale.
Nella domanda in duplice copia e in carta legale devono essere esposte le ragioni per le quali l'ente non può far fronte con i propri mezzi alla realizzazione del servizio e deve essere indicato l'ammontare della spesa prevista e la misura del contributo richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-57