Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo V
Art. 45
45 / 61In vigore dal 21 giu 1968
Nell'evenienza di malattie infettive e diffusive, l'ufficiale sanitario, o per sua delega il medico scolastico, dispone se, e con quali sistemi, si debba procedere alla disinfezione e alla disinfestazione degli ambienti scolastici, prendendo nel caso gli opportuni accordi con il direttore della scuola o con il capo di istituto.
L'ufficiale sanitario, in conformità alle disposizioni generali concernenti le malattie infettive, determinerà le misure profilattiche e i trattamenti immunizzanti da praticare alle persone.
Delle vaccinazioni praticate il medico scolastico deve dare comunicazione all'ufficio sanitario comunale per le necessarie annotazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-45