Art. 54
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo VII

Art. 54

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In vigore dal 21 giu 1968
L'ufficiale sanitario elabora ed entro il 30 giugno di ogni anno invia all'ufficio del medico provinciale i dati relativi al servizio medico scolastico svolto nell'ambito del rispettivo territorio. I dati debbono riflettere: 1) il numero dei medici e del personale sanitario ausiliario addetti al servizio di medicina scolastica; 2) il numero delle istituzioni prescolastiche pubbliche e private con il numero delle rispettive sezioni e dei bambini frequentanti; 3) il numero delle scuole d'obbligo pubbliche e private con il numero totale delle classi e degli alunni frequentanti; 4) notizie sulle classi differenziali, sulle scuole speciali, sugli istituti e centri di trattamento secondo quanto indicato all'articolo seguente; 5) notizie sugli interventi di medicina preventiva nelle scuole secondarie superiori con riguardo anche all'attività ginnico-sportiva; 6) notizie sull'attività di educazione sanitaria; 7) proposte per il completamento e il miglioramento del servizio di medicina scolastica. I dati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 7) debbono essere comunicati anche al provveditore agli studi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-54