Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 21 giu 1968
Nei concorsi di medico scolastico specialista di ruolo sono da prendere in esame, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:
a) servizio di medico scolastico specialista di ruolo concernente la specialità relativa al posto messo a concorso;
b) servizio di ruolo prestato in ospedali e cliniche universitarie in reparti della specialità relativa al posto messo a concorso;
c) docenza nella specialità del posto messo a concorso;
d) servizio di ruolo di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico addetto agli uffici o servizi sanitari degli enti territoriali, o in posti dei ruoli dei medici della sanità pubblica, o servizio non di ruolo di medico scolastico specialista della specialità del posto messo a concorso;
e) specializzazione nella branca relativa al posto messo a concorso;
f) servizio di ruolo di medico condotto e servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie;
g) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria in puericultura;
h) specializzazione in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;
i) specializzazione in branche di malattie sociali;
l) altri incarichi e servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico;
m) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;
n) pubblicazioni e altri lavori scientifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-16