Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 21 giu 1968
L'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale medico di ruolo dei servizi di medicina scolastica generica e specializzata svolti dai comuni, dai consorzi e dalle province, salvo quanto disposto dal presente regolamento, sono disciplinati dalle norme delle leggi e dei relativi regolamenti concernenti il personale medico degli uffici sanitari comunali e consorziali o quello assunto dalle province per i servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente nelle province.
Si applicano altresì ai medici scolastici generici e specialisti di ruolo le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsto per i medici di ruolo degli uffici sanitari comunali e consorziali o assunti stabilmente dalle province, contenute nei regolamenti degli enti locali indicati nel comma precedente, salvo le norme che per speciali esigenze saranno emanate dagli enti medesimi per i servizi specialistici.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-13