Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 21 giu 1968
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo dei comuni o dei consorzi o delle province, nominate dalle rispettive amministrazioni, hanno la stessa composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico addetto rispettivamente agli uffici sanitari dei comuni o ai servizi di assistenza, vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente nella provincia, salve la sostituzione del professore universitario di ruolo o fuori ruolo di clinica medica o patologia medica con un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di clinica pediatrica o di puericultura.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo per i comuni e i consorzi di comuni sono composte come segue:
a) dal sindaco o dal presidente del consorzio che la presiede;
b) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo, uno dei quali di igiene e l'altro della specialità inerente ai posti messi a concorso, scelti dal consiglio comunale;
c) da un funzionario medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale;
d) dall'ufficiale sanitario, capo dell'ufficio sanitario comunale.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo per la provincia sono composte come segue:
a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato che la presiede;
b) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo, scelti dall'amministrazione provinciale, dei quali uno di igiene e uno della specialità inerente ai posti messi a concorso;
c) da un funzionario medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità designato dal medico provinciale;
d) da un medico dipendente provinciale, scelto dalla amministrazione provinciale Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'ente che bandisce il concorso esercita le funzioni di segretario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-17