Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 21

In vigore dal 21 giu 1968
L'ufficiale sanitario secondo le istruzioni e disposizioni impartite dal medico provinciale, d'intesa col provveditore agli studi, stabilisce con il capo della scuola o dell'istituto le modalità di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici, in modo che le lezioni non subiscano intralcio e risulti bene armonizzata l'attività sanitaria con quella scolastica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-21

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