Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 25

In vigore dal 21 giu 1968
I medici scolastici hanno il compito di: curare la compilazione dei dati statistici; inviare mensilmente all'ufficiale sanitario una relazione sull'azione svolta comprensiva di: a) notizie statistiche concernenti il genere e il numero delle visite effettuate e gli accertamenti specialistici e di laboratorio; i colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni; b) classificazione degli esiti; c) rilievi epidemiologici; d) eventuali interventi di profilassi immunitaria o chemioantibiotica; e) prestazioni di pronto soccorso; f) attività di educazione sanitaria; g) proposte ritenute opportune ai fini di un miglioramento dell'azione di medicina scolastica; h) riepilogo del registro dei materiali di consumo con il carico e lo scarico del mese. Analogo adempimento sarà assolto dai direttori sanitari degli istituti pediatrici di ricovero e di cura, responsabili dei servizi di medicina scolastica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-25

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