Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 28

In vigore dal 21 giu 1968
Il servizio di medicina scolastica può essere svolto anche nei periodi di chiusura delle scuole durante l'anno scolastico attraverso l'attività ambulatoriale e le prestazioni di istituto in favore della popolazione scolastica iscritta. Nel periodo di vacanza estiva i servizi sanitari scolastica funzionano all'occorrenza per le attività connesse con l'invio dei fanciulli alle colonie climatiche ovvero per l'assistenza nelle colonie esistenti nell'ambito del territorio comunale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-28

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