Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 21 giu 1968
Gli insegnanti degli istituti prescolastici, delle scuole elementari, della scuola media e degli altri istituti di educazione ed istruzione, anche su segnalazione delle famiglie, riferiscono al direttore della scuola o al capo dell'istituto i fatti e le osservazioni concernenti gli alunni che presentano le atipie indicate negli articoli precedenti.
Il direttore della scuola o il capo dell'istituto ne informa il medico scolastico, il quale, se del caso, sottopone i soggetti ritenuti irregolari alle indagini opportune ed all'eventuale ulteriore periodo di osservazione, per la valutazione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i soggetti stessi alle scuole speciali o alle classi differenziali.
All'uopo il medico scolastico si avvale della collaborazione dei centri medico-psico-pedagogici, di istituti specializzati e dei medici specialisti.
In base all'esito degli accertamenti, l'autorità scolastica competente, presi gli opportuni contatti con le famiglie interessate procede all'assegnazione dei soggetti alle scuole speciali o alle classi differenziali.
Contro il provvedimento dell'autorità scolastica di cui al comma precedente, è ammesso il ricorso da parte della persona che esercita sull'alunno la patria potestà o la tutela o dal direttore dell'istituto di assistenza cui il medesimo è affidato, al medico provinciale, al quale deve essere trasmessa per competenza tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite.
È facoltà del medico provinciale, ai fini del giudizio, di far sottoporre l'alunno a visita medica da parte di un'apposita commissione provinciale dallo stesso nominata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-31