Art. 31
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo IV

Art. 31

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In vigore dal 21 giu 1968
Gli insegnanti degli istituti prescolastici, delle scuole elementari, della scuola media e degli altri istituti di educazione ed istruzione, anche su segnalazione delle famiglie, riferiscono al direttore della scuola o al capo dell'istituto i fatti e le osservazioni concernenti gli alunni che presentano le atipie indicate negli articoli precedenti. Il direttore della scuola o il capo dell'istituto ne informa il medico scolastico, il quale, se del caso, sottopone i soggetti ritenuti irregolari alle indagini opportune ed all'eventuale ulteriore periodo di osservazione, per la valutazione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i soggetti stessi alle scuole speciali o alle classi differenziali. All'uopo il medico scolastico si avvale della collaborazione dei centri medico-psico-pedagogici, di istituti specializzati e dei medici specialisti. In base all'esito degli accertamenti, l'autorità scolastica competente, presi gli opportuni contatti con le famiglie interessate procede all'assegnazione dei soggetti alle scuole speciali o alle classi differenziali. Contro il provvedimento dell'autorità scolastica di cui al comma precedente, è ammesso il ricorso da parte della persona che esercita sull'alunno la patria potestà o la tutela o dal direttore dell'istituto di assistenza cui il medesimo è affidato, al medico provinciale, al quale deve essere trasmessa per competenza tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite. È facoltà del medico provinciale, ai fini del giudizio, di far sottoporre l'alunno a visita medica da parte di un'apposita commissione provinciale dallo stesso nominata.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-31