Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 21 giu 1968
Ai sensi dell', lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, il servizio medico scolastico si estende, sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario, agli istituti scolastici pubblici e privati per ciechi, sordomuti, minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell'apparato respiratorio, da malattie dell'apparato cardiovascolare, nonché ad ogni altra scuola od istituto speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-29