Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo IV

Art. 33

In vigore dal 21 giu 1968
Per ogni alunno assegnato alle scuole speciali, e alle classi differenziali il medico scolastico predispone un fascicolo nel quale sono raccolte le schede con i risultati delle indagini mediche specialistiche, psicologiche, ambientali e con le osservazioni degli insegnanti, unendo altresì, quando intervenuto, il giudizio della commissione di cui all'articolo precedente. I fascicoli seguono gli alunni interessati e sono perciò trasmessi dal medico scolastico con l'indicazione "atti riservati" al capo della scuola o dell'istituto che li accoglie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-33

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Art. 33 Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica. — Testo vigente | Portale Normativo