Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo IV
Art. 37
In vigore dal 21 giu 1968
La commissione consultiva di cui all'articolo precedente si riunisce almeno due volte l'anno, in aprile e in settembre.
Oltre che su quanto previsto nel precedente articolo, la commissione consultiva è sentita in merito all'impostazione dei programmi scolastici dal punto di vista dell'igiene mentale ed ai periodi di riposo.
I segretari preparano i lavori della commissione, verbalizzano le decisioni e ne curano la trasmissione ai Ministeri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-37