Art. 37
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo IV

Art. 37

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In vigore dal 21 giu 1968
La commissione consultiva di cui all'articolo precedente si riunisce almeno due volte l'anno, in aprile e in settembre. Oltre che su quanto previsto nel precedente articolo, la commissione consultiva è sentita in merito all'impostazione dei programmi scolastici dal punto di vista dell'igiene mentale ed ai periodi di riposo. I segretari preparano i lavori della commissione, verbalizzano le decisioni e ne curano la trasmissione ai Ministeri interessati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-37