Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo III
Art. 28
28 / 61In vigore dal 21 giu 1968
Il servizio di medicina scolastica può essere svolto anche nei periodi di chiusura delle scuole durante l'anno scolastico attraverso l'attività ambulatoriale e le prestazioni di istituto in favore della popolazione scolastica iscritta.
Nel periodo di vacanza estiva i servizi sanitari scolastica funzionano all'occorrenza per le attività connesse con l'invio dei fanciulli alle colonie climatiche ovvero per l'assistenza nelle colonie esistenti nell'ambito del territorio comunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-28