Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 21 giu 1968
In ordine alla vigilanza igienica il medico scolastico, coadiuvato dall'assistente sanitaria, controlla che siano mantenuti in ordine e in efficienza i locali, gli arredamenti, le attrezzature e gli impianti di illuminazione, di riscaldamento e di ventilazione.
Vigila sulla pulizia personale degli alunni, in stretta collaborazione con il corpo insegnante, si accerta che sia fatto uso conveniente e assiduo delle docce ed esercita la vigilanza sulla condizione di pulizia dei servizi igienici.
Svolge altresì opera assidua di sorveglianza sui locali di cucina e annessi e sulle suppellettili, sulle provviste di generi alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e distribuzione della refezione scolastica, nonché sui requisiti igienici di qualsiasi cibo o bevanda distribuiti, sotto qualunque forma, nelle scuole o negli istituti.
Quando le condizioni degli edifici o dei locali adibiti a sede di scuola o di istituti educativi, o lo stato dei servizi igienici, o delle attrezzature, o degli impianti suddetti si presentino con strutture e caratteri contrastanti con quelli prescritti dalle norme sulla edilizia scolastica o siano, oltrechè disadatti, antigienici e di nocumento per gli alunni frequentanti, il medico scolastico ne rende edotto l'ufficiale sanitario che è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore della scuola o al capo dell'istituto, al sindaco, al medico provinciale e al provveditore agli studi.
Per le esigenze di ordinaria manutenzione dei locali, impianti e servizi, l'ufficiale sanitario rende edotta l'autorità comunale o provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-23