Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo III
Art. 25
25 / 61In vigore dal 21 giu 1968
I medici scolastici hanno il compito di:
curare la compilazione dei dati statistici;
inviare mensilmente all'ufficiale sanitario una relazione sull'azione svolta comprensiva di:
a) notizie statistiche concernenti il genere e il numero delle visite effettuate e gli accertamenti specialistici e di laboratorio; i colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni;
b) classificazione degli esiti;
c) rilievi epidemiologici;
d) eventuali interventi di profilassi immunitaria o chemioantibiotica;
e) prestazioni di pronto soccorso;
f) attività di educazione sanitaria;
g) proposte ritenute opportune ai fini di un miglioramento dell'azione di medicina scolastica;
h) riepilogo del registro dei materiali di consumo con il carico e lo scarico del mese.
Analogo adempimento sarà assolto dai direttori sanitari degli istituti pediatrici di ricovero e di cura, responsabili dei servizi di medicina scolastica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-25