Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 18

In vigore dal 21 giu 1968
Per i concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo l'esame consiste in una prova pratica, due prove scritte e una orale e versate sulle seguenti materie; 1) Prova pratica: esame clinico pediatrico di un infermo. 2) Prove scritte: a) etiologia; epidemiologia; diagnosi e profilassi delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle di origine alimentare; accertamenti di medicina preventiva; patologia infantile; fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico; elementi di diagnostica delle malattie e anomalie degli organi di senso e dell'apparato dentario; b) igiene generale e igiene speciale della scuola e dello scolaro. 3) Prova orale: a) nozioni di clinica e patologia pediatrica; b) le materie delle prove scritte; c) ginnastica correttiva; educazione fisica e sport; assistenza parascolastica; educazione sanitaria; d) legislazione sanitaria italiana con particolare riguardo a quella relativa ai servizi di medicina scolastica; conoscenza dei programmi didattici per la parte attinente all'igiene; elementi di legislazione scolastica, con particolare riguardo alla scuola dell'obbligo ed all'assistenza scolastica; e) nozioni di statistica demografica e in particolare di statistica sanitaria. I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-18

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