Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 14

In vigore dal 21 giu 1968
Nei concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli: a) servizio di ruolo prestato in qualità di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanità; b) servizio di ruolo in qualità di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura; c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l'infanzia; d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie; e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura; f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura; g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico; h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b), c), d), g); i) idoneità conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere a), b), c), d); l) specializzazione in branche di malattie sociali; m) altri incarichi o servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico; n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea; o) pubblicazioni e altri lavori scientifici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-14

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