Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 15

In vigore dal 21 giu 1968
Al concorso pubblico per il posto di medico scolastico specialista di ruolo possono partecipare coloro che oltre a possedere i requisiti richiesti per l'assunzione di personale medico scolastico generico, siano provvisti del titolo di libera docenza, o di specializzazione, o di servizio continuativo ininterrotto della durata di almeno due anni prestato in cliniche universitarie o in reparti specialistici di ospedali o presso altri enti assistenziali, inerente al posto messo a concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-15

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Art. 15 Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica. — Testo vigente | Portale Normativo