Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 12

In vigore dal 21 giu 1968
Gli incarichi nei servizi di medicina scolastica generica dovranno essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli a medici in possesso di uno o più titoli fra quelli sotto indicati in ordine di preferenza: a) servizio di ruolo prestato in qualità di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanità; b) servizio di ruolo in qualità di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura; c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l'infanzia; d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria od in cliniche universitarie; e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura; f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura; g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico; h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b), c), d), g); i) idoneità conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere a), b), c), d); l) specializzazione in branche di malattie sociali; m) altri incarichi o servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico; n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea; o) pubblicazioni e altri lavori scientifici. Per gli incarichi nei servizi di medicina scolastica specialistica, i servizi prestati ed i titoli devono intendersi riferiti alle singole specializzazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-12

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