Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 21 giu 1968
Gli ambulatori di medicina scolastica devono essere costituiti almeno da due locali di cui uno adibito alle visite e uno alla attesa.
Gli ambulatori debbono essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità ed essere attrezzati in modo idoneo per consentire una efficace azione diagnostica e l'esecuzione di interventi di medicina preventiva nella forma più adatta e più ampia possibile, nonché la prestazione di eventuali soccorsi d'urgenza da parte del medico scolastico e del personale sanitario ausiliario.
L'idoneità dei locali e delle attrezzature deve essere riconosciuta dall'ufficiale sanitario, il quale provvede al controllo dei materiali tecnici in dotazione e alla custodia dei verbali di consegna e di riconsegna dei materiali stessi da parte dei sanitari addetti.
Il medico provinciale vigila sull'azione svolta dagli ambulatori scolastici, e propone, ove occorra, il completamento e miglioramento delle attrezzature.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-7