Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo I

Art. 2

In vigore dal 21 giu 1968
Il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della collaborazione della scuola nell'educazione igienico-sanitaria. Le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e d'urgenza, nell'ambito dei servizi della medicina scolastica, agli alunni e al personale della scuola sono gratuite. Fermo restando il disposto dell', comma terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, i servizi di medicina scolastica utilizzano convenientemente le prestazioni degli istituti e dei centri che operano nel comune per finalità assistenziali gratuite. Le amministrazioni comunali e consorziali provvedono, alla occorrenza, a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per i servizi specialistici necessari, allorchè non siano realizzabili nella sfera operativa della medicina scolastica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-2

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