Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 21 giu 1968
Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Servizi di medicina scolastica.
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A tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, nell'ambito della provincia, sovraintende il medico provinciale, che li coordina d'intesa col provveditore agli studi, con il quale, è prescritto almeno un incontro annuale nel mese di settembre.
Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, nell'ambito del territorio comunale o consorziale il servizio di medicina scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dipende dall'ufficiale sanitario che ne promuove e coordina l'organizzazione e il funzionamento, previa intesa con i dirigenti degli istituti scolastici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-1