Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo I

Art. 6

In vigore dal 21 giu 1968
L'autorità sanitaria comunale concorda con le autorità scolastiche, con gli enti pubblici o i privati gestori di scuole o istituti le disposizioni circa la scelta e l'uso dei locali da adibirsi ai servizi di medicina scolastica. Gli ufficiali sanitari devono tener conto delle esigenze didattiche prospettate dalle autorità scolastiche prima di adottare provvedimenti che incidano sul funzionamento della scuola. Il medico provinciale e il provveditore agli studi risolvono di concerto i conflitti che possono derivare dalla contemporaneità dell'azione sanitaria con quella scolastica in modo che sia evitato ogni irrazionale turbamento delle funzioni scolastiche e di quelle sanitarie. Il medico provinciale, d'intesa col provveditore agli studi promuove le iniziative dirette allo sviluppo dell'educazione sanitaria da attuarsi nelle scuole ed istituti della provincia, e può avvalersi dell'opera dei centri di educazione sanitaria. A tal fine, al principio di ogni anno scolastico, il medico provinciale invia le opportune istruzioni e direttive agli ufficiali sanitari tenendone informato il provveditore agli studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-6

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