Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 21 giu 1968
I locali da adibirsi ad ambulatori debbono ricavarsi di regola dall'edificio scolastico. Soltanto in casi particolari di difficoltà ambientali preesistenti potrà essere autorizzato dall'ufficiale sanitario l'esercizio ambulatoriale della medicina scolastica fuori del detto edificio purchè in sede propria, distinta da altri servizi di medicina sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-4