Art. 12
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 12

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In vigore dal 21 giu 1968
Gli incarichi nei servizi di medicina scolastica generica dovranno essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli a medici in possesso di uno o più titoli fra quelli sotto indicati in ordine di preferenza: a) servizio di ruolo prestato in qualità di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanità; b) servizio di ruolo in qualità di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura; c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l'infanzia; d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria od in cliniche universitarie; e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura; f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura; g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico; h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b), c), d), g); i) idoneità conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere a), b), c), d); l) specializzazione in branche di malattie sociali; m) altri incarichi o servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico; n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea; o) pubblicazioni e altri lavori scientifici. Per gli incarichi nei servizi di medicina scolastica specialistica, i servizi prestati ed i titoli devono intendersi riferiti alle singole specializzazioni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-12