Art. 16
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 16

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In vigore dal 21 giu 1968
Nei concorsi di medico scolastico specialista di ruolo sono da prendere in esame, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli: a) servizio di medico scolastico specialista di ruolo concernente la specialità relativa al posto messo a concorso; b) servizio di ruolo prestato in ospedali e cliniche universitarie in reparti della specialità relativa al posto messo a concorso; c) docenza nella specialità del posto messo a concorso; d) servizio di ruolo di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico addetto agli uffici o servizi sanitari degli enti territoriali, o in posti dei ruoli dei medici della sanità pubblica, o servizio non di ruolo di medico scolastico specialista della specialità del posto messo a concorso; e) specializzazione nella branca relativa al posto messo a concorso; f) servizio di ruolo di medico condotto e servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie; g) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria in puericultura; h) specializzazione in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura; i) specializzazione in branche di malattie sociali; l) altri incarichi e servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico; m) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea; n) pubblicazioni e altri lavori scientifici.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-16