Titolo II
Art. 7
Prima attuazione dei ruoli
In vigore dal 30 nov 1967
Alla prima formazione dei ruoli di cui all', si provvede mediante inquadramento in essi, nei limiti delle dotazioni organiche previste, per ciascuna qualifica, dalle tabelle annesse al presente decreto, del personale statale di ruolo in servizio, presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966.
Gli impiegati che intendono avvalersi del disposto del comma precedente debbono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica.
All'inquadramento nei ruoli della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario si provvede con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentito il parere del consiglio di amministrazione, che si attiene, a tal fine, ai principi e ai criteri direttivi risultanti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'inquadramento è effettuato nella carriera cui appartiene l'impiegato e nella qualifica da esso rivestita o in quella equiparata, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.
Gli impiegati che siano in possesso dell'anzianità richiesta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la ammissione agli scrutini per merito comparativo ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, sono inquadrati in detta qualifica con i limiti e le modalità previste dai commi precedenti.
Gli impiegati delle carriere speciali, muniti di laurea e che siano stati dichiarati vincitori del concorso per esame speciale previsto dall'art. 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati mediante scrutinio per merito comparativo nel ruolo della carriera direttiva, con la qualifica di consigliere di prima classe, ed ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di sezione, quando abbiano maturato la prescritta anzianità.
Gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 384 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che appartengano a carriere e rivestano qualifiche non previste dal decreto stesso, sono inquadrati nella carriera equiparabile in base al titolo di studio richiesto per la carriera di appartenenza e nella qualifica corrispondente o assimilata, conservando l'anzianità maturata nell'ex coefficiente in godimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-7