Titolo I

Art. 5

Mansioni degli agenti tecnici

In vigore dal 30 nov 1967
Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo