Titolo I
Art. 5
Mansioni degli agenti tecnici
In vigore dal 30 nov 1967
Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-5