Titolo II

Art. 8

Norme speciali per i militari

In vigore dal 30 nov 1967
I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa o raffermati, in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria del C.I.R. almeno dal 30 giugno 1966, che intendono essere inquadrati nei ruoli organici di cui all', debbono presentare domanda al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inquadramento è effettuato, con i limiti e le modalità di cui all', rispettivamente, nei ruoli organici della carriera esecutiva e del personale ausiliario, in base alla tabella di equiparazione (tabella E) annessa al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-8

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