Titolo II

Art. 11

Secondo inquadramento

In vigore dal 30 nov 1967
Dopo l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, sono inquadrati, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro competente, impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, che ne facciano domanda entro 30 giorni dal decreto di cui al comma successivo. L'inquadramento è effettuato con i criteri di cui all' e tenendo conto del servizio eventualmente prestato presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica alla data del presente decreto, per il numero di posti che saranno determinati con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica. Agli impiegati da inquadrare ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all', quinto comma, e all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-11

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