Titolo I
Art. 6
Disposizioni finali
In vigore dal 30 nov 1967
Per quanto non diversamente stabilito negli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-6